Descrizione
Nel periodo compreso dalla data della presente ordinanza sino al 31 ottobre 2025, a tutti i cittadini,
enti, associazioni, attività commerciali e produttive, pubbliche e private, le seguenti prescrizioni:
1. Comportamenti da adottare in aree private
Rimuovere o capovolgere contenitori che possano raccogliere acqua piovana (es. sottovasi, secchi,
bidoni, pneumatici, annaffiatoi);
chiudere ermeticamente con coperchi o teli impermeabili i contenitori inamovibili (es. cisterne, fusti
per irrigazione);
pulire e svuotare con frequenza contenitori nei cimiteri (vasi, portafiori) o riempirli con sabbia o
sassolini;
mantenere pulite e funzionanti le grondaie e i tombini nei giardini e cortili;
evitare innaffiamenti e ristagni continui nei terreni e nelle pertinenze esterne;
svuotare periodicamente (almeno ogni 5 giorni) eventuali teli di copertura di piscine, barili e simili.
2. Obblighi per attività economiche, cantieri e aree agricole I cantieri devono evitare ristagni d'acqua
nelle aree di scavo o nei contenitori presenti, coprendoli o svuotandoli regolarmente;
i vivai e le serre devono adottare trattamenti larvicidi programmati;
i gestori di copertoni e rottamazioni devono stoccare pneumatici al coperto o coprirli con teli
impermeabili ben tesi, svuotandoli da eventuali acque residue;
le attività agricole devono privilegiare sistemi di irrigazione senza ristagno e proteggere eventuali
serbatoi.
D I S P O N E
- l’efficacia immediata della presente ordinanza;
- che la violazione delle disposizioni contenute nella presente ordinanza comporta l’applicazione delle
sanzioni previste dall’art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni, nonché di ogni altra
disposizione vigente;
- di demandare agli agenti della Polizia Locale e a tutte le Forze dell’Ordine presenti sul territorio,
nonché a tutti i soggetti istituzionalmente preposti, il controllo sul rispetto della presente ordinanza,
anche ai fini dell’adozione dei provvedimenti di loro competenza;
AVVERTE
- che l’inosservanza delle disposizioni di cui alla presente ordinanza darà luogo all’applicazione delle
sanzioni penali e amministrative specificamente previste dalla legge, i trasgressori saranno puniti,
sempre che il fatto non costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 a € 500 ai
sensi dell’art 7bis di cui al D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- che qualora non si ottemperi spontaneamente a quanto ordinato, fermo restando la violazione
prevista dalla normativa vigente, si procederà all’esecuzione d’ufficio della presente Ordinanza,
CITTA’ DI SAPRI Bandiera Blu 2025
Via Villa Comunale, 1 84073 Sapri (SA)
Tel. 0973-605511 Fax. 0973-605541 web: www.comune.sapri.sa.it
e-mail: protocollo@comune.sapri.sa.it pec: protocollo.sapri@asmepec.it
C.F. 84000130652 P. IVA 00362210650
3
ponendo in essere ogni intervento necessario e con addebito di tutte le spese e di tutti gli oneri
sostenuti dal Comune di SAPRI in capo ai trasgressori;
INFORMA
- che il Comune si riserva, in caso di segnalazioni di casi sospetti o confermati di malattie trasmesse da
vettori, di attivare interventi di disinfestazione entro un raggio di l00-300 metri dal punto di
rilevazione, in base alla densità abitativa e al numero di casi;
- che, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., il Responsabile del procedimento è
l’Ing. Alberto CIORCIARO, Responsabile del Settore III Tecnico – Ufficio Ambiente;
- che contro la presente Ordinanza può essere proposto ricorso giurisdizionale al T.A.R. Campania
oppure, in alternativa, al Presidente della Repubblica secondo i termini stabiliti dalla vigente normativa
in materia;
- che la presente ordinanza venga pubblicata sul sito web istituzionale del Comune di SAPRI, accessibile
al pubblico e trasmessa:
Comando di Polizia Municipale;
Compagnia e Stazione Carabinieri di SAPRI;
Carabinieri del Corpo Forestale di SAPRI;
Comando Provinciale VV.FF.;
Dipartimento Prevenzione ASL;
Distretto Sanitario ASL;
Protezione Civile;
Assessore all’Ambiente;
Segreteria Generale (Affissione Albo Pretorio).
Dalla Residenza Municipale, lì 01.08.2025